Cori ingiuriosi nei confronti degli avversari, queste le motivazioni del giudice sportivo
Ancora una multa per la società del presidente Gianni Vrenna. Ecco il testo completo delle motivazioni del giudice sportivo rese note dalla Lega Pro:
€ 1800 CROTONE A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 15° al 16° minuto circa del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale; B) per avere i suoi sostenitori posizionati nel proprio Settore Curva Sud, intonato al 18° minuto del secondo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
Anche i tarantini hanno fatto tanti cori offensivi. Sono stati multati?