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Crotone, le decisioni del giudice sportivo: una giornata di stop per Panico

Da Palazzi anche multe per la società e sanzioni per il direttore generale Raffaele Vrenna

La Lega Pro ha pubblicato le decisioni del giudice sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’Aia Marco Ravaglioli, che nella seduta del 26 settembre, riguardo al Crotone, ha adottato le seguenti deliberazioni:

– 800 euro di multa “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 3° minuto del primo tempo, nel settore a loro riservato, un petardo di elevata potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.)”.

-INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 4 OTTOBRE 2022 E AMMENDA € 500,00 per

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)
“per avere tenuto, al 93° minuto circa, in occasione dell’espulsione di un calciatore della sua Squadra, un comportamento non corretto nei confronti del calciatore avversario che aveva subito il fallo, proferendo nei suoi confronti, per tre volte, un’espressione ingiuriosa.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc.fed., panchina aggiuntiva)”.

-SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA per

PANICO GIUSEPPE ANTONIO (CROTONE)
“per aver, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sulla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità dell’azione compiuta, e dall’altro, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario”.

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